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La gestione pubblica dell'acqua potabile in Veneto - (sino al 2006)
La normativa italiana che si occupa delle acque e che disciplina l'attività degli Enti coinvolti è molto frammentata e ha subito successive e continue modifiche nel corso dei decenni. In particolare nel Veneto c'è stata da secoli un'attenzione al tema dell'acqua e del suo governo, la nostra storia è infatti intimamente legata ad un ambiente acquatico: la Laguna di Venezia. Ecco che fin dal 1501 la Serenissima Repubblica di Venezia aveva riunito tutte le competenze in materia di regimazione delle acque nel territorio in capo ad un'unica autorità: il Magistrato alle Acque o Grave Magistrato "per assistere particolarmente alla Conservazione della Laguna, de lidi, e delle fiumane". Più recentemente in Italia, dopo l'unificazione, la materia delle acque e dei lavori pubblici per la difesa dei centri abitati dalle piene è stata disciplinata fin dai primi del '900 da Regi Decreti, alcuni dei quali tuttora vigenti. Per la derivazione, ovvero il prelievo, delle acque da sorgenti e fiumi, le disposizioni fondamentali si hanno con il Regio Decreto n. 1775 del 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Successivamente sono state promulgate ulteriori leggi, una delle più importanti è la Legge n. 183 del 1989, che hanno disciplinato la difesa del suolo e le risorse idriche e l'organizzazione amministrativa che deve provvedervi. Negli ultimi anni sono intervenute anche molte direttive della Comunità Europea sulla materia, alcune delle quali sono state recepite nel nostro ordinamento; ad alcune di esse fanno riferimento ad esempio le disposizioni del D. Lgs n. 152 del 1999 che disciplina la difesa delle acque dall'inquinamento. Dal 1994 la materia del "Servizio idrico integrato" ovvero il servizio che comprende la fornitura di acqua potabile, la raccolta degli scarichi in fognatura e la depurazione, è disciplinata dalla Legge n. 36 o Legge Galli. Già dal 2000 comunque la Comunità Europea ha emanato una direttiva fondamentale per le acque: la 2000/60/CE, che non è ancora stata formalmente recepita dall'Italia, ma che comprende anche la disciplina delle materie trattate dalla legge Galli, e più in generale tutto il sistema amministrativo-territoriale per la gestione delle risorse idriche. Le disposizioni tuttora vigenti in Italia per il settore del servizio idrico integrato, sono comunque quelle della legge Galli e delle successive disposizioni e provvedimenti di attuazione. Legge 36/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" Con la legge 36/1994, conosciuta appunto anche come Legge Galli, è stata avviata la riforma del settore per i servizi di fornitura di acqua potabile. La legge innanzitutto fa propri alcuni principi fondamentali sui quali si deve basare la normativa nazionale e che sono in sintesi i seguenti: - Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. (Art. 1-comma 1) - Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale(Art. 1-comma 2) - Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico,la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche,i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. (Art. 1-comma 3) - L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano. (Art. 2-comma 1) La legge si occupa fondamentalmente della riorganizzazione della distribuzione di acqua potabile e della gestione delle infrastrutture sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali di gestione, conosciuti anche come ATO. Tali ambiti sono territorialmente estesi a più Comuni; la motivazione di questa estensione territoriale nella fornitura dei servizi è legata dalla necessità di eliminare la frammentazione della gestione, finora affidata ai singoli Comuni, che era caratterizzata sempre più da difficoltà legate sia all'approvvigionamento (dato che l'acqua buona non è più disponibile facilmente per tutti) sia alla gestione economica (costi sempre più elevati e necessità di tecnologie più avanzate per l'approvvigionamento e la potabilizzazione nonché per la depurazione), con risultato che i servizi garantiti erano caratterizzati da elevati costi gestionali e risultati scarsi. Pertanto la legge Galli prevede che si adotti un'adeguata economia di scala, accorpando gli acquedotti e le infrastrutture comunali in ambiti territoriali più estesi in misura tale da definirsi "ottimali" per la gestione integrata del ciclo dell'acqua. La legge demanda alle Regioni la suddivisione del loro territorio in Ambiti Territoriali Ottimali, indicando i criteri da seguire e prevede inoltre l'affidamento della gestione del servizio a terzi, ovvero a società private, stabilendo che: - La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in materia. (Art. 20-comma 1) Successive disposizioni Ministeriali, nonché leggi dello stato a modifica del Testo Unico sugli Enti Locali, hanno stabilito che attualmente la gestione del servizio può essere affidata ai seguenti soggetti terzi (D. Lgs n. 267/2000 e s. m. e i): 1. a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 2. a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; 3. a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Rimane quindi la possibilità che il servizio idrico integrato sia gestito anche da società interamente a capitale pubblico (ma pur sempre in regime di società di capitali, quindi private) purché esse siano di fatto strettamente legate agli Enti pubblici che le controllano (affidamento cosiddetto "in hause"). Altrimenti si deve procedere ad effettuare una gara comunitaria per l'affidamento del servizio ad una società operante sul mercato. La legge Galli stabilisce poi importanti novità anche per il calcolo della tariffa che l'utenza deve corrispondere al Gestore, in particolare stabilisce il principio secondo cui i proventi della tariffa devono coprire tutti i costi del servizio, mentre in precedenza quest'ultimo era gestito "in economia" dai Comuni, genericamente richiedendo tariffe molto basse e molto inferiori ai costi sostenuti per il funzionamento delle infrastrutture, la cui gestione veniva poi coperta col contributo pubblico delle casse comunali. Gli Ambiti Territoriali Ottimali nel Veneto In base alla Legge Regionale n. 5/1998, che recepisce per il Veneto le disposizioni della Legge Galli, ciascun ambito territoriale ottimale è governato da un'Autorità. Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale sono costituite per consorzio o convenzione tra i Comuni che fanno parte del suo territorio denominato appunto Ambito. Compiti dell'Autorità d'Ambito sono: - la ricognizione delle infrastrutture esistenti di acquedotto, fognatura e depurazione del territorio - la redazione, approvazione e attuazione del Piano d'Ambito - la determinazione delle tariffe da applicare all'utenza - la stesura del programma degli interventi per assicurare il servizio idrico a tutti gli utenti - la sottoscrizione di una convenzione di gestione con il proprio Gestore del servizio nella Regione Veneto sono stati definiti dalla legge regionale 8 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO): - ATO Alto Veneto (praticamente coincide con la provincia Belluno) - ATO Veneto Orientale (comprende la provincia Treviso e la parte Nord della provincia Venezia) - ATO Laguna di Venezia (comprende la restante parte della provincia di Venezia) - ATO Bacchiglione (comprende la provincia di Padova sud e ovest e la parte ovest della provincia di Vicenza) - ATO Brenta (comprende la parte est della provincia di Vicenza, lungo il corso del Brenta) - ATO Valle del Chiampo (è il più piccolo e comprende 8 comuni del distretto conciario nella valle del Chiampo nel vicentino) - ATO Veronese (coincide praticamente con la provincia di Verona) - ATO Polesine (coincide praticamente con la provincia di Rovigo) la Provincia di Treviso è quindi grossomodo suddivisa tra l' ATO Veneto Orientale (che comprende quasi tutto il territorio) e l'ATO Laguna di Venezia (comprendente i comuni di Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco e Mogliano Veneto) Ciascun Ambito territoriale è un ente pubblico ed è governato appunto dall'Autorità d'Ambito, a cui fanno capo un'Assemblea d'Ambito (che è l'organo consultivo, composto da tutti i sindaci dei Comuni e dai presidenti di Provincia) entro la quale viene eletto il Presidente, un Consiglio di Amministrazione o un Comitato Istituzionale (che è l'organo di governo) e un Direttore a cui compete l'attività organizzativa e gestionale.
I Gestori del servizio I Gestori o Enti Gestori sono invece società in regime privatistico, generalmente a capitale pubblico (ma come abbiamo visto possono essere anche proprietà di privati o a capitale misto pubblico e privato) che gestiscono il servizio idrico integrato nel proprio territorio e con cui l'Autorità d'Ambito sottoscrive una apposita convenzione. Il Gestore è quindi il soggetto a cui l'Autorità d'Ambito affida il servizio per la fornitura d'acqua, la raccolta degli scarichi fognari e la loro depurazione; il servizio è ripagato dalla tariffa riscossa dall'utenza. La legge regionale prevede di regola un Gestore per ciascun ATO, ma ce ne possono essere anche di più a seconda delle peculiarità del territorio. Ora vige una fase transitoria durante la quale posso essere operanti solo quelli che la legge regionale definisce "Gestioni salvaguardate", che derivano generalmente dagli originari consorzi intercomunali o aziende municipalizzate, ma che devono caratterizzarsi per idonee dimensioni per territorio e capitali, escludendo quindi le gestioni in economia nelle quali l'acquedotto o la fognatura sono gestite direttamente da singoli Comuni. Alcune Autorità d'Ambito hanno già provveduto all'affidamento al Gestore unico su tutto il territorio, come l'ATO Alto Veneto, l'ATO Polesine e l'ATO Brenta. Per la Provincia di Treviso le gestioni salvaguardate fino alla fine del 2006 sono le seguenti: - nell'ATO Veneto Orientale sono: >ASI - Azienda Servizi Integrati S.p.A. di S. Donà di Piave >ASISP - Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.. di Codogné >ASISPS - Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. di Roncade >CSAT - Consorzio Schievenin Alto Trevigiano di Montebelluna >CIAT - Consorzio Intercomunale dell'Alto Trevigiano di Villorba >SIC - Servizi Idrici della Castellana S.p.A. di Castello di Godego - nell'ATO Laguna di Venezia >SPIM - Servizi Pubblici Integrati Mogliano S.p.A. di Mogliano Veneto
Il Piano d'Ambito E' il documento di pianificazione dell'attività dell'ATO per i prossimi 25-30 anni, comprende la ricognizione delle infrastrutture presenti, stabilisce i livelli della qualità del servizio da erogare e quali sono gli interventi su acquedotti, fognature, depuratori da realizzare nel proprio territorio per raggiungere tali livelli; determina inoltre la tariffa annua in base al piano tariffario e in funzione degli investimenti previsti su tutto il territorio. La pianificazione sovra-ambito La legge regionale ha stabilito anche una pianificazione delle infrastrutture più importanti su tutto il territorio regionale. Per i principali collettori fognari e per gli impianti di depurazione questo è già avvenuto con l'approvazione del Piano Regionale di Risanamento Acque del 1989, mentre per le infrastrutture di acquedotto, la Legge regionale n.5/1998 ha introdotto il Modello Strutturale degli Acquedotti che consiste nello schema delle principali condotte adduttrici a livello regionale, che collegano i punti di adduzione stabiliti (sorgenti, pozzi, ecc.), con i punti di distribuzione, anch'essi individuati. Specifica le sorgenti e i punti di captazione da salvaguardare per l'uso acquedottistico, fissa le portate d'acqua estraibili, determina le portate ai punti di consegna. L'obbiettivo di questa pianificazione è quello di garantire a tutti cittadini disponibilità di acqua potabile, anche nelle aree regionali più svantaggiate da questo punto di vista, creando di fatto una rete di grosse condotte che permettono di trasportare l'acqua potabile dalle aree dove la risorsa è più abbondante (fascia pedemontana e delle risorgive) alle aree dove è scarsa, come nel rodigino e nella bassa veneziana. Le tariffe La tariffa per il servizio idrico integrato è calcolata sulla base di un valore, chiamato "tariffa reale media", determinato nel Piano d'Ambito per ciascun anno di gestione in funzione del piano finanziario. Il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996 stabilisce che la "tariffa reale media" è calcolata, con metodo molto rigoroso, partendo da parametri economici basati sugli investimenti previsti nel Piano d'Ambito e deve essere inferiore a un valore massimo di calcolo. Per legge la tariffa deve coprire integralmente tutti gli investimenti previsti nell'Ambito. fonte : http://www.pacesviluppo.it/index.php?option=com_staticxt&Itemid=32&xt_item=1&staticfile=movimento/campagne/acqua/approfondimenti.htm |